17 Maggio 2021
Un codice speciale per le segnalazioni sull’antiriciclaggio (4 settembre 2015)

Procedure. Comunicato dell’Uif
Professionisti: in ogni caso l’obbligo non si applica quando le informazioni sono ottenute per la difesa del contribuente

L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) Italiana, con un comunicato stampa diramato nella serata del 2 settembre scorso, ha espresso ufficialmente la propria posizione per quanto di sua competenza nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria e in particolare sulle modalità e sugli obblighi di comunicazione di segnalazione delle operazioni sospette.
L’Uif, facendo espresso riferimento alla legge 186/2014, ha comunicato di aver introdotto una nuova categoria di segnalazione denominata appunto «voluntary disclosure».
L’Unità, richiamandosi alla circolare del 9 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ribadito che la normativa sulla procedura di collaborazione volontaria non ha alcun effetto diretto sulla normativa antiriciclaggio, confermando pertanto che gli obblighi di prevenzione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 debbano permanere in capo ai soggetti obbligati.
Per evitare probabilmente la confusione di segnalazioni di operazioni sospette derivanti da procedure di voluntary disclosure con le altre derivanti da altri tipi di attività, l’organo di controllo ha ritenuto di dover gestire queste nuove segnalazioni integrando il dominio della “categoria” attraverso un nuovo codice di classificazione specifico: codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure.
Tale codice, secondo le indicazioni fornite, dovrà essere utilizzato dai soggetti obbligati per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie”.
L’Uif ha però precisato che tali segnalazioni non costituiranno una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, ma saranno considerate solamente una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio.

Proprio per tali motivi le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse solo ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 41 del Dlgs 231/2007 ossia quando ricorre l’obbligo di segnalazione.
Tale obbligo sussiste quando i professionisti, gli intermediari e comunque tutti i soggetti sottoposti alla normativa antiriclaggio sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto, secondo la normativa, è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Quindi tutti i soggetti obbligati oltre all’obbligo di registrazione e adeguata verifica della clientela, ogni qualvolta abbiano il sospetto che i fondi siano di provenienza criminosa, dovranno procedere alla segnalazione.
Nel caso specifico della voluntary disclosure bisognerà almeno valutare, ai fini della segnalazione, l’eventuale superamento delle soglie di punibilità prevista per i reati tributari, poiché in caso di mancato superamento la segnalazione sembra non dovuta.

Visto inoltre il richiamo espresso all’articolo 41 non si può non evidenziare (anche se il comunicato non vi fa cenno) la specifica causa di esenzione dall’obbligo di segnalazione prevista dall’articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, secondo cui l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente od ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La parola chiave: riciclaggio

Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

FONTE : ILSOLE24ORE